Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e aquello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Bilancio consuntivo 2022
Bilancio consuntivo 2021
Bilancio preventivo 2022
Bilancio consuntivo 2020
Bilancio preventivo 2021
Bilancio consuntivo 2019
Bilancio preventivo 2020
Bilancio consuntivo 2018
Bilancio preventivo 2019
Bilancio consuntivo 2017
Bilancio preventivo 2018
Bilancio consuntivo 2016
Bilancio preventivo 2017
Bilancio consuntivo 2015
Bilancio preventivo 2016
Bilancio consuntivo 2014
Bilancio preventivo 2015
Bilancio consuntivo 2013
Bilancio preventivo 2014
Bilancio preventivo 2013
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